STATUTO CONFABITARE CALABRIA

 


Art.1 – La natura dell’associazione ed i suoi scopi.

CONFABITARE CALABRIA – Associazione per la proprietà immobiliare – è un’organizzazione che riunisce tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, indipendentemente dalle condizioni e convinzioni personali, vogliono associarsi affinché il diritto di proprietà avente ad oggetto beni immobili venga tutelato e per sostenere attività di studio ad questo connesse.
L’Associazione si prefigge, perciò, lo scopo di porre in essere interventi volti a far valere il diritto di proprietà nella sua pienezza, pur nella piena valorizzazione della funzione sociale che la Costituzione italiana attribuisce alla proprietà.
CONFABITARE CALABRIA, pertanto, in coerenza con la sua natura associativa e senza perseguire scopi lucrativi, intende:
– offrire sostegno in qualunque ambito a chi sia titolare di un diritto di proprietà su un bene immobile;
– rappresentare presso le Autorità ed in contesti privati gli interessi dei proprietari immobiliari;
– sostenere i proprietari, anche nella loro veste di consumatori, affinché godano in modo pieno del loro diritto, anche nel contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l’oggetto di tale diritto;
– offrire assistenza ai proprietari in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale ed in generale, in ogni ambito ove risulti coinvolto il diritto di proprietà immobiliare;
– dedicarsi ad attività di studio e ricerca relative al diritto di proprietà, promuovendo apposite iniziative volte anche alla divulgazione della materia;
– agire presso gli organi di governo (sia quelli nazionali che quelli locali) affinché siano promulgate norme che riconoscano il diritto di proprietà nella sua pienezza, anche con specifico riferimento al superamento dei vincoli che tuttora caratterizzano la materia delle locazioni;
– operare affinché l’opinione pubblica sia sensibilizzata ed informata sui temi connessi al diritto di proprietà immobiliare, anche mediante interventi di propaganda mirati;
– partecipare agli accordi che riguardino i temi connessi alla proprietà immobiliare, partecipando attivamente alle negoziazioni e sottoscrivendo gli accordi che riterrà utili a garantire e migliorare il diritto dei propri associati;
– intervenire mediante azioni mirate alla tutela del territorio contro il degrado;
– collaborare con altre organizzazioni che abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari;
– sostenere attivamente l’accesso alla proprietà, così come previsto dalla Costituzione italiana;
– aderire ad altre organizzazioni che abbiano finalità che siano in armonia con gli interessi dei proprietari immobiliari.

 

Art. 2 – L’adesione all’Associazione

Dell’Associazione possono far parte tutti coloro i quali siano disposti a condividerne gli scopi, impegnandosi a rispettare il presente Statuto.
Contestualmente alla domanda di associazione verrà corrisposta la quota associativa nella misura stabilita dall’organo competente.
La domanda si intende accettata laddove non intervenga un espresso rigetto da parte del Comitato Direttivo nei successivi 30 giorni, nel qual caso verrà restituita la quota associativa versata. Il pagamento della quota associativa dovrà avvenire in ogni anno solare, sempre nella misura stabilita dall’organo competente. Il suo pagamento determinerà l’automatico rinnovo della qualità di associato, così come il mancato pagamento determinerà automaticamente la caducazione dell’associato dalla sua qualità. Salvo il caso in cui il Comitato Direttivo respinga la domanda di associazione, la quota associativa non potrà essere restituita. La qualità di associato verrà meno anche nel caso di dimissioni o di esclusione dall’Associazione per gravi motivi. L’esclusione per gravi motivi verrà comunicata con lettera raccomandata e sarà efficace 30 giorni dopo il ricevimento. Nel corso di questi 30 giorni, l ‘associato ha diritto di ricorrere avanti al Collegio dei Probi Viri, ai quali è attribuita la competenza esclusiva a decidere sulle controversia tra l ‘Associazione e gli Associati. Il Collegio dei Probi Viri si pronuncerà entro 15 giorni dalla richiesta, decidendo secondo equità e senza l’obbligo di rispettare alcuna regola rituale, eccettuato l’obbligo di far articolare all’Associato ed All’Associazione le loro rispettive ragioni.

Art. 3 – L’organizzazione dell’Associazione.

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da chi sia Associato.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Comitato Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Collegio dei Probi Viri.

 

Art. 4 – L’Assemblea dei soci.

Gli Associati formano l’Assemblea. L’ Assemblea è convocata dal Presidente entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario con l’osservanza delle formalità previste dalla legge e, comunque, con l’affissione alla bacheca di un avviso di convocazione ove sia indicato anche l’ordine del giorno.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, salvo quanto previsto dal codice civile, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno assunte a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’Assemblea di radunerà almeno una volta all’anno.
Spetta all’assemblea deliberare in merito a:
– approvazione del bilancio e/o rendiconto;
– rinnovo delle cariche sociali (di regola, ogni cinque anni)
– nomina del Comitato Direttivo;
– nomina del Collegio dei Probi Viri;
– modificazioni allo statuto;
– altri argomenti sottoposti dal Comitato Direttivo o comunque contenuti nell’ordine del giorno.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno otto giorni prima dell’adunanza. Ogni Associato può farsi rappresentare dal altro Associato. Ogni Associato ha diritto ad un voto. L’Assemblea provvede ogni cinque anni al rinnovo delle cariche sociali e deve essere convocata in Bologna, preferibilmente presso la sede dell’Associazione. L’Assemblea viene presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Segretario. Chi presiede l’Assemblea nomina un segretario per redigere il processo verbale e due scrutatori se vi è da procedere ad una votazione per il rinnovo di cariche sociali. Un numero non inferiore ad un sesto degli associati può chiedere che un determinato argomento venga inserito nell’ordine del giorno affinché l’Assemblea deliberi in merito.

Art. 5 – Il Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo viene eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri variabile da tre a sette, oltre ai membri di diritto. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Vi fanno parte di diritto Presidente e Segretario.
Qualora durante il mandato dovesse venir meno uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri associati in sostituzione e tali associati rimarranno in carica fino alla successiva assemblea, che potrà confermarli fino alla scadenza dell’ incarico del Comitato Direttivo o revocarli. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
Provvede alla stesura del bilancio e/o del rendiconto e li sottopone all’approvazione dell’assemblea, determina le quote associative annuali e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per spese di gestione ordinarie e straordinarie.
Il Comitato delibera a maggioranza dei propri membri ed è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi componenti. Il Comitato viene convocato almeno otto giorni prima dell’adunanza, senza particolari formalità.

Art. 5 – Il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea ed ha legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo, rappresenta l’Associazione verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.
Nel caso di impedimento, il Comitato Direttivo provvede alla nomina di un Presidente Facente Funzioni, con l’incarico di provvedere allo svolgimento delle attività urgenti ed indifferibili e convocare l’assemblea per il rinnovo della carica, laddove l’impedimento del Presidente non dovesse essere temporaneo. Eventuali emolumenti in favore del Presidente saranno deliberati dal Comitato Direttivo.

Art. 6 – Il Segretario.

Il Segretario viene eletto dall’Assemblea e coadiuva il Presidente nei contatti con la Pubblica Amministrazione e i privati. Egli redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo, di cui fa parte di diritto.. Il Segretario, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, concorre all’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e sovrintende al funzionamento degli uffici dell’Associazione.
Il Segretario svolge anche funzione di tesoriere dell’Associazione, sovrintendendo alla gestione finanziaria e predisponendo una relazione annuale.

Art. 7 – Il Collegio dei Probi Viri.

Si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea. Il Collegio dei Probi Viri elegge al proprio interno il Presidente dell’organo.
E’ competente a decidere tutte le controversie tra l’Associazione e gli Associati.

Art. 8 – Le Delegazioni.

Onde favorire una migliore diffusione sul territorio e un maggior collegamento con i diversi contesti ambientali, l’Associazione si propone di perseguire l’insediamento di Delegazioni, che opereranno nell’ambito del territorio di un singolo Comune o di più Comuni limitrofi. Il Comitato Direttivo provvederà alla designazione del Responsabile di ciascuna Delegazione.

Art. 9 – Il patrimonio dell’Associazione.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni che ad essa comunque pervengano.
Il Segretario, nel redigere la relazione annuale sulla situazione finanziaria dell’Associazione, estende un inventario di tali beni.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– quote associative;
– sovvenzioni per sponsorizzazioni;
– erogazioni liberali;
– corrispettivi per eventuali servizi prestati agli associati. Gli esercizi finanziari chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo il Comtitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo. Gli avanzi di bilancio eventuali verranno utilizzati esclusivamente per le attività dell’ Associazione. In ogni caso, l’Associazione si asterrà (salvo che non sia previsto per legge) dal distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione e capitale.

Art. 10 – Utilizzo del termine “Confabitare” nella denominazione dell’associazione e del relativo marchio.

Il termine “ Confabitare” contenuto della denominazione dell’associazione viene inserito in virtù dell’autorizzazione in tal senso concessa ai soci fondatori dell’associazione Confabitare con sede in Bologna via Marconi 6/2, che è titolare legittima del marchio, che pure verrà utilizzato in forza della medesiam autorizzazione. Laddove l’associazione Confabitare con sede in Bologna via Marconi 6/2 revocasse la detta autorizzazione , l’associazione autorizzata dovrà immediatamente interrompere l’utilizzo del marchio in ogni sua forma ed eliminare dalla propria denominazione i temine “ Confabitare”

Art. 11 – Lo scioglimento dell’ Associazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per una delle cause previste dall’art. 27 del codice civile, i suoi beni verranno devoluti ad altro organismo con finalità analoghe.
Lo scioglimento può anche essere deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 degli Associati.